(Pubblicato nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004) IL PRESIDENTE Premesso che l'Art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia agevolata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni ad opera di privati con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, non regolati da convenzione; Visto l'Art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonche' i requisiti degli operatori e dei beneficiari; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia agevolata alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere; Dato atto che, ai sensi del citato Art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04; Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata» con i relativi allegati; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 496 di data 5 marzo 2004; Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si e' dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia; Dato atto che la IV commissione consiliare e' stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia agevolata; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 13 aprile 2003 ILLY