(Pubblicato  nel  suppl.  straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della
          Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Premesso  che  l'Art.  5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
recante  «Riordino  degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale   pubblica»   individua  quali  interventi  di  edilizia
agevolata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero
di  abitazioni  ad  opera di privati con i benefici e le agevolazioni
previsti  da  leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione
europea   o  di  altri  organismi  internazionali,  nonche'  di  enti
pubblici, non regolati da convenzione;
    Visto  l'Art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che
dispone,  tra  l'altro,  la predeterminazione con regolamento, previa
acquisizione  del  parere  vincolante  della  commissione  consiliare
competente,  dei criteri e delle modalita' ai quali l'amministrazione
regionale  deve  attenersi  per  la  concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dalla medesima legge, nonche' i requisiti degli
operatori e dei beneficiari;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 153 di data
23 gennaio  2004  con  la quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la
presentazione  del  regolamento in materia di edilizia agevolata alla
IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;
    Dato  atto che, ai sensi del citato Art. 12 della legge regionale
n.  6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso nella seduta del
10 febbraio  2004  parere  favorevole sul regolamento sopra indicato,
giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04;
    Ritenuto  di  adottare  il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 5
della  legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni
per l'edilizia agevolata» con i relativi allegati;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 496 di data
5 marzo 2004;
    Atteso  che  con  deliberazione della giunta regionale n. 1584 di
data  23 maggio  2003 si e' dato atto che i regolamenti relativi alla
legge  regionale  n.  6/2003  vanno  adottati  unitariamente  dopo la
conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza
normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore
dei  regolamenti  stessi  disciplinano  congiuntamente  vari  settori
dell'edilizia;
    Dato  atto  che  la  IV commissione consiliare e' stata informata
nella   seduta   del   6 aprile   2004  della  conclusione  dell'iter
istruttorio   e  procedurale  dei  regolamenti  relativi  alla  legge
regionale  n.  6/2003,  allegati  alla  comunicazione stessa, tra cui
quello relativo all'edilizia agevolata;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione dell'Art. 5 della
legge  regionale  7 marzo  2003, n. 6 concernente le agevolazioni per
l'edilizia  agevolata»,  con  i relativi allegati, nel testo unito al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 13 aprile 2003
                                ILLY